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O.P.C.M. 25/01/2006 n. 3491

9. In considerazione dell'eccezionale impegno richiesto al personale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri inviato nei territori del sud del Sudan colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'ordinanza n. 3468 del 2005, l'indennità operativa prevista dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 gennaio 2006, è elevata del 20%.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 14.

1. Per le finalità di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2249/FPC del 3 aprile 1992, concernente interventi di somma urgenza diretti a fronteggiare danni conseguenti al nubifragio abbattutosi nel mese di ottobre 1991 anche nel comune di Scaletta Zanclea in provincia di Messina, è riaccreditata all'Ufficio territoriale del Governo di Messina la somma di euro 2.194,87. Il relativo onere è posto a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 15.

1. La Commissione tecnico-scientifica istituita ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3345 del 30 marzo 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il Comitato di rientro nell'ordinario istituito ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 2774 del 31 marzo 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi.

2. L'art. 1 dell'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3345 del 30 marzo 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3361 in data 8 luglio 2004, sono soppressi.

Art. 16.

1. All'art. 1, commi 2 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3327 del 7 novembre 2003, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti «31 maggio 2006».

2. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3334 del 23 gennaio 2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti «31 maggio 2006».

Art. 17.

1. In considerazione che sono in corso di ultimazione sia gli interventi di carattere straordinario necessari alla chiusura della fase della prima emergenza, che le iniziative inerenti alla fase della ricostruzione post-sismica dei comuni delle regioni Molise e Puglia colpite dagli eventi sismici del 2002, i termini previsti rispettivamente dall'art. 9, comma 6, dell'ordinanza OPCM 25/01/2006 n. 3491 – Disposizioni urgenti di protezione civile. del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002 e dall'art. 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003, n. 3279, sono prorogati fino al 31 dicembre 2006, con oneri a carico dei Commissari delegati.

Art. 18.

1. In relazione alla situazione di emergenza in atto l'operatività del Campo base di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/2000, in località «Fontenovella» del comune di Lauro è prorogata fino al 30 giugno 2006. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.

2. Il termine del 31 dicembre 2005, previsto all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3449 del 2005, è differito al 30 giugno 2006. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2006 Il Presidente: Berlusconi

 

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